Principali Argomenti Novità della modulistica Aspetti generali della dichiarazione iva; la detrazione iva per le operazioni a cavallo d’anno Monitoraggio del credito Iva Le novità del quadro quadro VQ e del quadro VL (il recupero dei versamenti coattivi) Rimborso del credito Iva Ravvedimento operoso dei versamenti e dei vizi del modello Iva.
Con l’importante sentenza 1150 del 21 gennaio 2020 la Cassazione, pronunciandosi per la prima volta sul tema, ha dichiarato legittimo l’avviso di accertamento sottoscritto con firma digitale, invece che con firma autografa, e notificato tramite posta, anziché con PEC. Sul punto si sta registrando un cospicuo contenzioso in sede di merito e le relative pronunce sono nella maggioranza dei casi a favore dei contribuenti.
L’erede del socio di una snc non può dedurre le perdite del defunto legate alla partecipazione di quest’ultimo all’ente. I successori, infatti, assumono solo la posizione di creditori della società e l’eventuale accordo di continuazione stipulato con gli altri partecipanti non ha carattere retroattivo.
Con la delibera del 22/12/2020 della Commissione Nazionale per la Società e la borsa, pubblicata sulla GU n. 16 del 21/01/2021, sono stati individuati i soggetti tenuti al pagamento del contributo di vigilanza per l'esercizio 2021 alla Consob definendo altresì la somma dovuta e il termine entro cui eseguire il versamento. Da un punto di vista soggttivo, coloro che sono tenuti a pagare alla Consob il contributo di vigilanza per l'esercizio 2021 sono indicati nel dettaglio nella tabella allegata all'art. 3 del decreto.
Con la risposta a interpello n. 54/2021, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'imposta sulle transazioni finanziarie non si applica al trasferimento di proprietà degli strumenti finanziari partecipativi derivanti da operazioni di ristrutturazione di cui all'art. 4 della direttiva n. 2008/7/CE. Si premette che l'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF o FTT) ha per oggetto il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'art. 2346 c.c., emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 sul valore della transazione.
Con la CM 1/2021 l'Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sul tema della rideterminazione del costo fiscale di partecipazioni non quotate e terreni da parte dei soggetti non imprenditori. Si premette che con l'art. 1, c. 1122 e 1123 della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) è stata prevista la possibilità di procedere alla rideterminazione del costo fiscale di partecipazioni non quotate e terreni da parte dei soggetti non imprenditori. per i beni posseduti dal 01/01/2021 per persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazion procedendo al versamento della sostitutiva dell’11.
Si prosegue con l’analisi delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2021.
Dopo aver analizzato autonomamente le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, di seguito si propongono le altre disposizioni di rilievo di natura fiscale in esso contenute.
La legge di Bilancio 2021 prevede l’applicazione: dal 2021 della cedolare secca (21) sulle locazioni brevi solo in caso di destinazione alla locazione di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Diversamente, l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082, C.C.
La legge di Bilancio 2021 è intervenuta ad apportare una serie di semplificazioni fiscali ai fini Iva agli adempimenti dei contribuenti. Tra le novità più rilevanti, si menziona quanto segue: fatture emesse e contribuenti minori: l’annotazione è ammessa entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione dell’operazione, con riferimento allo stesso mese di effettuazione esterometro: dal 1/01/2022 sarà sostituito dalla trasmissione dei relativi dati tramite trasmissione all’SDI utilizzando il formato proprio delle fatture elettroniche; viene attenuato regime sanzionatorio fattura elettronica ed STS: è esteso al 2021 il divieto di fatture elettroniche con riferimento alle prestazioni: sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (anche senza invio al STS) comunicate al STS (anche se non effettuate alla persona – veterinari) corrispettivi telematici - nuove sanzioni: per l’omessa/infedele memorizzazione/trasmissione la sanzione è pari al 90 (non più al 100) dell’Iva corrispondente, con un minimo di . 500 per operazione se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA, si applica la sanzione fissa di 100 per ciascuna trasmissione (senza cumulo giuridico ex art. 12 Dlgs 472/97) sono estese alcune sanzioni già previste per i registratori di cassa anche ai RT.
I c. 1109 a 1115 della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ridisegnao il quadro sanzionatorio delle violazioni relative alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Le nuove disposizioni, con effetto dal 01/01/2021, riguardano: la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione ovvero per la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri; per i casi di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di trasmissione; la mancata tempestiva richiesta di intervento di manutenzione; l’omessa installazione e per la manomissione degli strumenti di trasmissione.
Tenuto a versare l’Irap anche il piccolo studio associato, composto da due soli professionisti, con mezzi e fatturato modesti. Ciò in quanto è presunta la reciproca collaborazione tra professionisti che integra il requisito dell’autonoma organizzazione.
Con la risposta a interpello n. 51/2021, l'Agenzia delle Entrate, in tema di imposta sulle successioni, ha chiarito che la rendita derivante dall'onere imposto al legatario realizza una "rendita a tempo determinato", se è stato stabilito dalle parti sia il valore della cosa legata che i tempi e le modalità di pagamento. Il valore della rendita concorre, unitamente agli altri valori dei beni compresi nell'attivo ereditario devoluti a favore del contribuente, alla formazione della franchigia di 1 milione di euro, per cui l'aliquota in relazione ai beni devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente - per ciascun beneficiario - 1.000.000 di euro è pari al 4 per cento.
La Corte di Giustizia UE con la sentenza del 20 gennaio 2021 resa nella causa C-288/19 ha esaminato la questione dell'assoggettamento ad IVA della messa a disposizione dei veicoli ai dipendenti in assenza di onerosità. Sulla questione di premette che: l’art. 2, par. 1, lettera c), della direttiva n. 2006/112/CE considera soggette a IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, laddove l’onerosità presuppone l’esistenza di un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto, che ricorre quando tra le parti intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, cosicché il corrispettivo ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore del servizio reso al beneficiario; l’assegnazione dei veicoli aziendali in uso promiscuo ai dipendenti, per assumere carattere oneroso, richiede l’addebito del corrispettivo relativo all’uso privato dei veicoli, così come è stato già affermato dalla giurisprudenza comunitaria (causa C-40/09 del 29 luglio 2010 e causa C-258/95 del 16 ottobre 1997).
Con la risposta a interpello n. 50 del 20 gennaio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla trasferibilità dei crediti da imposta sulle assicurazioni (di cui alla legge n. 1216/1961), in occasione di una scissione d'azienda assicurativa. Premesso che: in base all'art. 4, legge n. 1216/1961, il presupposto dell'imposta sulle assicurazioni è la corresponsione del premio assicurativo; dall'art. 9, comma 1-bis, della stessa legge, è possibile trarre il principio per cui l'onere tributario derivante dalla corresponsione dell'acconto dell'imposta sui premi assicurativi è strettamente collegato ai premi assicurativi che verranno riscossi nel corso dell'anno successivo viene chiarito che il credito derivante dal versamento dell'acconto dell'imposta sui premi assicurativi può quindi essere trasferito al soggetto beneficiario, senza le formalità di cui agli articoli 69 e 70, R.D. n. 2440/1923, con effetto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria a seguito di apposita comunicazione all'ufficio competente secondo il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 14723 del 5 febbraio 2013.
Con l’entrata in vigore del D.L. 3/2021 è differito al 31/01/2021 il termine finale di sospensione dell’attività di riscossione in precedenza fissato al 31/12/2020 dal D.L. 125/2020. L’Agenzia Entrate-Riscossione ha, pertanto, provveduto: a riepilogare le misure già introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria, aggiornate con i nuovi termini; ad aggiornare le relative FAQ.